Statuto
Articolo 1 – Costituzione – Denominazione
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti l’Associazione denominata “ROWN CLUB” Ove l’Associazione dovesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in conformità al D.legs 3 luglio 2017 n. 117, assumerà la denominazione di “ROWN CLUB” ETS ed in forma abbreviata ROWN ETS.
L’Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione nel RUNTS secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.
Articolo 2 – Sede e durata
2.1 L’Associazione ha sede in Via Emanuele Filiberto 3, Milano 20149 (MI).
2.2 Il Consiglio direttivo potrà istituire in Italia e altrove sedi secondarie, uffici e recapiti.
2.3 La durata è illimitata nel tempo e l’Associazione si estinguerà nei casi e con le modalità previste dallaLegge.
Articolo 3 – Finalità civiche, di utilità sociale e attività di interesse generale
3.1. L’Associazione, che non persegue fini di lucro, si propone di incentivare ogni iniziativa finalizzata alla divulgazione, valorizzazione di tematiche legate alla moda, al design ed all’arte.
Per la realizzazione di tali finalità, l’Associazione si propone:
– il Networking tra i membri dell’associazione;
– lo scambio di know-how ed esperienze per la creazione di sinergie a valorizzazione dell’arte, della moda e del design a livello nazionale ed internazionale;
– di agevolare, per quanto possibile, l’assistenza e la consulenza per la cura, la valorizzazione, la sensibilizzazione e la promozione del fashion, della cultura, del benessere, dello sport e degli altri settori affini;
– l’organizzazione di corsi, convegni, eventi e iniziative di ogni genere per l’approfondimento di specifiche tematiche e per la specializzazione in particolari settori di attività, ritenuti significativi da parte dell’Associazione;
– l’adesione ad iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell’immagine di tutti gli iscritti all’associazione;
– la promozione di particolari attività operative, incluso l’avvio di progetti pilota tra i membri del network per lo scambio di know-how, metodologie ed esperienze anche finalizzate alla creazione di sinergie a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha facoltà di attivare collaborazioni con altre istituzioni ed enti pubblici e privati .
Articolo 4 – Divieto di perseguire scopi di lucro
4.1. E’ escluso ogni scopo di lucro ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 117/2017.
Articolo 5 – Patrimonio ed entrate
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dal fondo comune creato con le quote in denaro versate da Associati e terzi finanziatori. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili, attrezzature ed impianti acquistati dall’Associazione, dalle elargizioni liberali e contribuiti in denaro ricevuti da privati e daEnti.
5.2. Qualora il fondo comune si riduca di oltre un terzo a seguito di perdite accertate, il Consiglio Direttivo, o in caso di inerzia, l’Organo di Controllo, devono immediatamente convocare senza indugio l’Assemblea degli Associati e deliberare la ricostituzione del fondo comune o la fusione con altri enti o lo scioglimento.
5.3. Le entrate provengono:
– dalle quote associative annuali;
– da fondi raccolti per la realizzazione di progetti di interesse generale;
– dalle iniziative e attività svolte dall’Associazione;
– dai redditi derivanti dal patrimonio in genere.
Articolo 6 – Categorie di Associati e loro ammissione
6.1. La partecipazione all’Associazione è libera e volontaria e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di domanda scritta presentata dall’interessato in cui dichiara di conoscere e accettare lo statuto.
6.2. Entro sessanta giorni della presentazione della domanda di iscrizione il Consiglio delibererà in merito alla domanda e, in caso di rigetto, dovrà fornire motivazione scritta.
6.3. Gli Associati si dividono in:
a) Associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato personalmente alla costituzione dell’Associazione;
b) Associati ordinari: sono tutti gli altri Associati che provvedono ad iscriversi all’Associazione e si impegnano a versare la quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) Associati sostenitori: sono quelle persone od enti che, avendo provveduto ad iscriversi e avendo versato la quota ordinaria, hanno effettuato altresì altre elargizioni di carattere straordinario accettate dal Consiglio Direttivo;
d) Associati onorari: sono quei soggetti, siano enti, dotati o meno della personalità giuridica, o persone fisiche cittadini italiani e/o stranieri ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, e con delibera assembleare, venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell’Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non votano in Assemblea.
Articolo 7 – Quota associativa annuale
7.1. Entro l’ 8 Aprile di ogni anno gli Associati sono tenuti a versare nelle casse dell’Associazione la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Diritti e doveri degli Associati
8.1. Gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto:
– di eleggere i membri degli Organi sociali;
– di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione;
– di ottenere, tramite il sito web dell’Associazione, una informazione aggiornata sulle attività svolte, nonché sulle convocazioni delle Assemblea e sui bilanci di esercizio e di previsione.
8.2. Gli Associati di tutte le categorie hanno l’obbligo:
– di osservare tutte le norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
– di versare la quota associativa annuale come prevista da regolamento.
Art. 9 – Perdita della qualità di Associato
9.1. Fermo restando l’obbligo del pagamento della quota annuale, la qualità di Associato si perde:
– per recesso dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A.R o PEC;
– per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo;
– nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
– per radiazione, quando l’Associato con il proprio comportamento abbia arrecato grave pregiudizio anche morale all’Associazione, oppure quando ne abbia violato le norme statutarie.
9.2. In questo caso tale procedimento sarà comunicato per scritto all’Associato interessato.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
10.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;
d) il Comitato Scientifico;
e) Segretario Generale;
Articolo 11 – L’Assemblea degli Associati
11.1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro degli Associati. L’Assemblea ha le competenza previste dall’art. 25 del D.lgs. 117/2017.
11.2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni prese in conformità al presente statuto e alla legge, vincolano tutti gli associati, anche se assenti.
11.3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno e precisamente: entro il 30 aprile, per approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente; entro il 30 novembre, per approvare il bilancio preventivo dell’esercizio che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo.
11.4. L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e per procedere allo scioglimento anticipato, alla trasformazione e fusione della associazione, nonché per nominare i liquidatori.
Articolo 12 – Convocazione dell’assemblea
12.1. L’assemblea è convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio mediante avviso trasmesso, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti gli Associati che abbiano preventivamente comunicato alla segreteria della associazione il loro indirizzo e-mail o quello postale, a tutti i consiglieri e al titolare dell’organo di controllo, se nominato.
12.2. L’avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest’ultima da tenersi almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.
12.3. Inoltre l’assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un quinto dei soci iscritti e aventi diritto di voto.
Articolo 13 – Intervento e rappresentanza in assemblea
13.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
13.2. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, anche se apposta in calce all’avviso di convocazione. Però lo stesso delegato non può rappresentare più di tre Associati, a meno che i soci iscritti superino il numero di 500, nel qual caso potranno essere rappresentati per delega fino a un massimo di cinque soci.
13.3. Gli enti e le società possono essere rappresentati mediante delega, anche permanente, rilasciata a favore di un proprio amministratore o di un dipendente.
Articolo 14 – Esercizio del diritto di voto
14.1. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.
14.2. Le votazioni normalmente avvengono mediante voto espresso in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, nel qual caso il voto potrà essere espresso in segreto anche mediante liste di candidati sulla base di quanto deciso da chi presiede l’assemblea.
Articolo 15 – Presidenza dell’assemblea
15.1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l’assemblea, a maggioranza dei voti espressi dai presenti, procederà a nominare il Presidente fra i soci presenti.
15.2. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea verranno svolte da chi ricopre la carica di Segretario, oppure da altra persona designata dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
15.3. Il Segretario curerà la redazione dei verbali e la tenuta del relativo libro dove saranno trascritti tutti i verbali.
15.4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell’assemblea straordinaria sarà redatto per atto pubblico da un Notaio e poi trascritto nel libro verbale.
Articolo 16 – Quorum assembleari
16.1. In prima convocazione l’assemblea ordinaria si considera validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà dei soci iscritti e aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli Associati presenti di persona o rappresentati per delega.
16.2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto, e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti di persona o rappresentati per delega. In seconda convocazione, per la valida costituzione dell’assemblea straordinaria, occorre l’intervento di almeno un decimo degli Associati iscritti; in terza convocazione per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria occorre l’intervento di almeno dieci Associati iscritti e le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega. Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento anticipato della associazione e la sua messa in liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli Associati iscritti ed aventi diritto di voto.
Articolo 17 – Consiglio Direttivo
17.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 7 , secondo quanto stabilirà la stessa assemblea chiamata a eleggere i membri dell’organo amministrativo.
17.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Nel caso che gli Associati siano enti o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.
17.3. I consiglieri così nominati restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Cessano dal loro ufficio con effetto dalla approvazione assembleare del bilancio relativo al terzo esercizio. Il Consiglio Direttivo resta comunque in carica in regime di prorogatio con poteri di ordinaria amministrazione fin quando non venga nominato un nuovo Consiglio Direttivo.
17.4. Le cariche statutarie sono gratuite, fatta eccezione per il Segretario Generale.
E’ previsto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio dell’ufficio.
17.5. Qualora nel corso di un triennio venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio potrà procedere alla sua sostituzione mediante nomina per cooptazione e la relativa delibera sarà poi sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, nella sua prima riunione. Il consigliere così cooptato, cesserà dalla carica insieme all’intero Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Presidente, Vice presidente, Segretario generale
18.1. Nella sua riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri membri il Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente ed il Segretario che resteranno in carica tutta la durata quinquennale dell’organo amministrativo.
18.2. Al Presidente competono i più ampi poteri di iniziativa, vigilanza, controllo e coordinamento in ordine allo svolgimento dell’attività, alla gestione e al buon funzionamento dell’ente. In particolare egli cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori.
18.3. La rappresentanza legale e l’uso della firma sociale spettano al Presidente per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quelli riservati alla preventiva decisione del Consiglio Direttivo. Tra gli atti per i quali necessita la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, rientrano quelli aventi per oggetto la vendita o l’acquisto di beni immobili, il rilascio di garanzie ipotecarie e fideiussioni, la stipula di mutui e finanziamenti, l’emissione di capitali, oltre ad altri che può determinare l’Assemblea all’atto della nomina.
18.4. Qualora il Consiglio Direttivo abbia provveduto a nominare il Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento e ne assume il ruolo. Il solo agire del Vice Presidente è per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
18.5. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario Generale scelto non necessariamente tra i soci dell’Istituto e stabilisce eventuali emolumenti spettanti al Segretario Generale con il compito di assistere e collaborare con il Presidente per lo svolgimento di atti e operazioni inerenti alla gestione ordinaria e all’esecuzione di formalità e adempimenti legali tra cui in particolare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria dei soci e la tenuta dei relativi libri sociali. Eventualmente ilConsiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare al Segretario anche l’esecuzione di determinati atti di gestione corrente.
Il Segretario Generale, a titolo esemplificativo: sottopone al Consiglio Direttivo le relazioni sulle attività ed i progetti di ricerca dell’Istituto; mantiene e gestisce i rapporti con i Centri e le Istituzioni italiane e straniere, finalizzati allo svolgimento delle attività dell’Istituto; propone al Consiglio Direttivo collaboratori idonei allo svolgimento delle attività di promozione e di comunicazione dell’Istituto e alla loro realizzazione.
Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso trasmesso a tutti i consiglieri e al Revisore dei conti, se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.
19.3. La comunicazione dell’avviso di convocazione è fatta per posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dagli interessati. In mancanza dell’indirizzo elettronico, l’avviso sarà inviato per telegramma dellePoste di Stato.
19.4. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In mancanza di tale formalità, il Consiglio di considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri in carica e del titolare dell’Organo di Controllo, se nominato.
19.5. E’ invitato a partecipare alla riunione del Consiglio il Revisore dei Conti e l’Organo di controllo, se nominati.
Articolo 20 – Riunioni in video e teleconferenza
20.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea possono tenersi anche tramite video o teleconferenza, purché i partecipanti alla riunione possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove si trova il Segretario, che provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri fuori sede e di come gli stessi hanno manifestato il loro voto.
Articolo 21 – Operatività del Consiglio Direttivo
21.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuti utili e necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione, nulla escluso o eccettuato.
21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.
21.3. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
21.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri incarica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
21.5. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi di riconosciuta competenza a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della storia, dell’economia, del diritto, delle scienze scientifiche a sostegno delle iniziative della Associazione per la diffusione della cultura giuridico economica e scientifica dell’Unione Europea nei confronti dei cittadini di ogni età, ordine e grado.
Articolo 22 – Il Comitato Scientifico
22.1 Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.
22.2 Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo nel novero degli studiosi dotati delle competenze descritte nell’art. 21.5.
22.3 Ai componenti il Comitato Scientifico non viene corrisposto alcun compenso, vengono rimborsate le eventuali spese per la partecipazione alle riunioni.
22.4 il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza sugli indirizzi dell’attività di ricerca dell’Istituto, contribuendo anche a garantirne il rigore.
Articolo 23 – Rappresentanza legale
23.1. La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente delConsiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.
23.2. Il Presidente ha l’uso della firma sociale e può conferire ad altre procure speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Articolo 24 – Cooptazione di consiglieri nelComitato Direttivo
24.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto ai sensi dell’art. 17.5.
24.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea dei soci per procedere alla nomina dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Titolare dell’Organo di Controllo dovrà convocare immediatamente l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 25 – Esercizi sociali, bilancio d’esercizio e bilancio sociale
25.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre dello stesso anno.
25.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e sarà accompagnato dalla relazione sulla missione, in cui verranno illustrate le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità con le quali vengono perseguite le finalità statutarie, di gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa.
Articolo 26 – Tenuta dei libri sociali
26.1. L’Associazione è obbligata a tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea oppure secondo sistemi informatici previsti dalla legge:
– il libro soci, tenuto dal Segretario, se nominato;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, tenuto dal Presidente o dal VicePresidente, se nominato;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Segretario, se nominato, altrimenti dal Presidente;
– il libro del Revisore dei conti, se nominato;
– il libro dell’Organo di controllo, se nominato.
Articolo 27 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio
27.1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuato al termine della liquidazione sarà devoluto a Enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità. Nel caso l’Associazione sia divenuta Ente del Terzo Settore, si seguiranno le norme previste dall’art. 9 del D.lgs 117/2017 per lo scioglimento.
27.2. L’assemblea straordinaria dei soci provvede a nominare un liquidatore, preferibilmente scelto fra i propri amministratori o tra iscritti all’albo dei Dottori commercialisti. La liquidazione sarà portata a termine in base alle norme di legge in vigore, fino a cancellare l’associazione dal Registro degli Enti del Terzo Settore, ove ottenuta.
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